di Serena Spina, Junior Consultant, L.D Public Affairs Expertise
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di venerdì 7 marzo, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Il provvedimento si inserisce nella cornice degli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della cosiddetta Convenzione di Istanbul, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, un trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nell’aprile 2011. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli, ed è stato firmato da 45 paesi, Italia compresa. Testo della Convenzione. Dossier parlamentare di approfondimento.
Inoltre, il disegno di legge intende allineare l’ordinamento interno alle linee operative tracciate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne e si conforma alle direttive europee sulla tutela delle vittime di reato, rafforzando così le misure di protezione e assistenza a livello nazionale ed europeo.
Le disposizioni del disegno di legge
Il testo del disegno di legge, che inizierà ora il suo iter parlamentare per l’approvazione definitiva, si compone di sette articoli, che recano disposizioni concernenti modifiche al Codice penale e di procedura penale e nonché il rafforzamento degli obblighi formativi per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica.
La norma disciplina l’applicazione delle attenuanti e delle aggravanti previste dal Codice penale, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra la pena stabilita per questi reati, giudicati come particolarmente gravi, e quella già prevista dagli articoli 575 e seguenti. A tal fine, è stato introdotto un limite più restrittivo all’applicazione delle attenuanti, in linea con gli articoli 65 e 67 del Codice penale. Inoltre, la norma chiarisce che le aggravanti già previste per il reato di omicidio potranno essere considerate solo per il bilanciamento con eventuali attenuanti, senza determinare un aumento della pena poiché questa è già fissata al massimo previsto dalla legge.
Un altro elemento di novità è dato dall’introduzione audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso: tale intervento normativo punta a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, introducendo l’obbligo per il pubblico ministero di ascoltare direttamente la persona offesa nei casi di reati rientranti nel cosiddetto “codice rosso“; il PM non potrà più delegare l’audizione alla polizia giudiziaria, garantendo così un’attenzione più diretta e tempestiva alla vittima.
L’elenco dei reati che richiedono l’audizione obbligatoria della vittima viene ampliato, includendo lo stalking, il nuovo reato di omicidio di genere (anche nella sua forma tentata) e il tentato omicidio, qualora fosse aggravato da specifiche circostanze. Una delle novità maggiori è l’introduzione di un nuovo articolo nel codice di procedura penale (art. 90-bis.2 c.p.p.), che impone di fornire alla vittima informazioni più dettagliate sui suoi diritti e sulle misure di protezione disponibili, garantendo maggiore consapevolezza e sicurezza per chi subisce violenza.
Un’altra novità introdotta (modificando gli articoli 444 e 447 del Codice di procedura penale) è quella della gestione dei procedimenti legati ai reati da codice rosso in caso di richiesta di patteggiamento, con l’obiettivo coinvolgere maggiormente la persona offesa e di garantire che venga adeguatamente informata e ascoltata, pur non vincolando il giudice al suo parere. Inoltre, con l’introduzione dell’articolo 90-ter, si prevede che la vittima venga informata quando viene presentata una richiesta di patteggiamento per i reati da codice rosso, anche quando tale richiesta avviene fuori udienza. La persona offesa ha il diritto di presentare memorie o deduzioni in merito alla richiesta di patteggiamento, sia in forma scritta che direttamente in udienza. Anche l’intervento sull’articolo 275 del codice di procedura penale ha come obiettivo quello di garantire una maggiore protezione alla persona offesa considerando che, in alcuni casi, la relazione tra autore e vittima rende più difficile prevenire il rischio che il reato venga ripetuto.
Nel disegno di legge sono introdotte anche misure che introducono benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso: infatti, reati quali i maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, omicidio aggravato e reati da “codice rosso” sono inclusi nelle fattispecie che impediscono l’accesso ai benefici penitenziari. La possibilità di accedere a tali benefici sarà condizionata a una valutazione positiva dopo un anno di osservazione scientifica della personalità dell’intruso. Tuttavia, resta aperta la possibilità di partecipare a programmi di riabilitazione, la cui valutazione spetta alla magistratura di sorveglianza.
Di particolare interesse è l’importanza riservata alla formazione. Infatti, l’intervento previsto dall’articolo 4 rafforza gli obblighi formativi per tutti i magistrati che, indipendentemente dalle loro funzioni, trattano materie che li pongono in contatto con vittime di violenza contro le donne o violenza domestica. L’obiettivo è garantire l’acquisizione di competenze specifiche per prevenire la vittimizzazione secondaria nel sistema giudiziario. I magistrati dovranno partecipare a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche se non appartengono a sezioni specializzate, con corsi che potranno svolgersi anche in sedi decentrate per favorire la partecipazione.
Infine, sono introdotte anche nuove disposizioni in materia di imposte di registro, in favore delle vittime dei delitti di omicidio codice rosso e femmicidio.
Le dichiarazioni del Presidente Meloni
“Oggi il Governo compie un altro passo avanti nell’azione di sistema che sta portando avanti fin dal suo insediamento per contrastare la violenza nei confronti delle donne e per tutelare le vittime. Il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge estremamente significativo, che introduce nel nostro ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo, sanzionandolo con l’ergastolo, e prevede aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e revenge porn. Norme che considero molto importanti e che abbiamo fortemente voluto per dare una sferzata nella lotta a questa intollerabile piaga. Ringrazio i Ministri che hanno lavorato al provvedimento e che ci hanno permesso di raggiungere, alla vigilia della Festa della Donna, questo importante risultato.”
Le dichiarazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio
Anche il Guardasigilli ha sottolineato gli obiettivi del nuovo disegno di legge, che introduce il delitto di femminicidio. Le pene per i reati contro le donne sono già alte ma serviva “un segnale di attenzione anche culturale a questo fenomeno odioso e devastante”. Lo specifico reato, come nella distinzione tra genocidio e strage, colpisce “una donna in quanto tale”, sostiene il Ministro. A tal proposito, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito presso il Ministero della Giustizia, ha presentato il documento ‘Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto’, con l’obiettivo di innalzare il livello di sensibilità sul complesso rapporto tra la violenza di genere e le sue modalità di narrazione nella giurisdizione. Dal sito dell’Osservatorio è possibile accedere alla normativa, ai dati aggiornati e al documento completo. Sito ufficiale dell’Osservatorio.