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Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA esonerate dalla Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri

Le SOA come garanti e come interlocutori credibili sia per le aziende che per lo Stato. Questo è quello che emerge dall’assetto regolatorio sulla Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.
L’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024 e secondo le modalità attuative stabilite dal Decreto 18 settembre 2024, n. 132, impone il possesso della patente a crediti alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del citato Decreto del 2008.
Tali cantieri, ai sensi del citato articolo 89, sono da intendersi come: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X, del dlgs 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, nel caso in cui effettuino lavori edili o di ingegneria civile.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

In particolare, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
La previsione normativa risulta particolarmente significativa e sottolinea il ruolo che lo stesso Legislatore attribuisce alle SOA in termini di garanzia per le imprese, evidenziandone allo stesso tempo anche la credibilità sul piano istituzionale.

Ai fini del rilascio della patente, poi, si richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR. In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.